STATUTO
(Approvato dall’Assemblea di Dimensione Trasporti del 16 dicembre 2021)
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita l’Associazione Culturale denominata “Dimensione Trasporti ETS”. Dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’associazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o la sigla “ETS”. L'Associazione ha sede legale in Roma.
Art. 2- Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro.
In piena autonomia da partiti, sindacati, istituzioni ed imprese, l'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) favorire l'aggiornamento, l'arricchimento culturale e professionale degli associati;
b) promuovere e realizzare studi nel comparto dei trasporti, esaminando, in particolare, costi, modelli di gestione, allocazione degli investimenti, impatto ambientale e territoriale, fruibilità, standard di qualità e livelli di sicurezza;
c) sviluppare forme di cooperazione e di solidarietà tra gli associati;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si prefigge di:
a) svolgere ricerche sulle varie modalità di trasporto e sui servizi operanti nel territorio al fine di formulare piani per un loro razionale utilizzo con riguardo ai costi di produzione, alla pianificazione territoriale e ambientale, agli indicatori qualitativi e quantitativi della domanda e alla loro evoluzione;
b) organizzare e gestire convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione sui temi corrispondenti alle proprie finalità;
c) curare la redazione e la diffusione di notiziari, riviste, manuali, pubblicazioni di carattere professionale e scientifico;
d) stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni centrali e locali, enti e aziende pubbliche e private, università, professionisti ed esperti nelle materie di interesse delle associazioni, strutture di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e con organizzazioni sociali analoghe operanti all'interno ed all'esterno del Paese.
Possono inoltre stabilirsi, con decisione della Giunta Esecutiva, specifiche forme di adesione e/o collaborazione con organizzazioni omologhe di aziende o enti pubblici e privati operanti nel settore dei trasporti e dei servizi. Analogamente, potranno prevedersi, nei casi sopraccitati, modalità specifiche di adesione; queste ultime si configurano in qualità di soci ordinari, come previsto dal successivo art. 4.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.
Art. 4 - Soci: domanda di ammissione, diritti e doveri
Possono essere iscritti all'Associazione gli operatori, autonomi e dipendenti, che facciano parte o abbiano fatto parte del comparto dei trasporti. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte della Giunta Esecutiva, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non può essere temporanea. I soci si distinguono in:
a) fondatori
b) ordinari
c) onorari.
Sono soci fondatori i firmatari dell' atto costitutivo.
Sono soci ordinari gli operatori che ne fanno richiesta accettando il presente statuto, ed ammessi nella qualità di socio dalla Giunta Esecutiva.
Sono soci onorari coloro che per professionalità e cultura siano ritenuti meritevoli di far parte dell'Associazione.
La nomina di socio onorario è deliberata dall’Assemblea dei soci.
Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la cui misura è stabilita dalla Giunta Esecutiva.
Tutti i soci al momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione nelle assemblee, nonché all'elettorato attivo e passivo.
I soci hanno diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione e ad usufruire dei servizi secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 5 - Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde per dimissioni, comunicate alla Giunta Esecutiva, o per. esclusione deliberata dalla stessa Giunta Esecutiva, per morosità, per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione, per comportamenti contrari all'etica professionale. Con riguardo all'esclusione da socio per comportamenti contrari all'etica professionale, la Giunta Esecutiva, prima di procedere all'esclusione, dovrà acquisire il parere del Collegio dei Probiviri e contestare all'interessato gli addebiti mossi consentendo diritto di replica.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Nazionale;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Gli organi sociali hanno durata triennale.
Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.
Art. 7 - L'Assemblea
L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con almeno 15 giorni di preavviso, dal Presidente, di regola una volta l'anno.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta per iscritto dai soci aventi diritto al voto inoltrandola alla Giunta Esecutiva per il tramite del Presidente.
La richiesta è comunque accolta allorquando sia sottoscritta dalla maggioranza dei soci.
Il Presidente convocherà l'Assemblea nei quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta.
L'Assemblea elegge, per l'ordinato svolgimento dei lavori, un Presidente e un Segretario.
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) deliberare il piano annuale di attività proposto dalla Giunta Esecutiva;
b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
c) determinare le direttive di massima per il funzionamento ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e deliberare su tutti gli argomenti che le saranno sottoposti all'ordine del giorno dalla Giunta Esecutiva;
d) eleggere nel proprio seno, con votazione separata, il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere e i membri della Giunta Esecutiva;
e) nominare il Collegio dei Revisori Legali;
f) nominare il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare sulle seguenti materie:
- modifiche statutarie;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie quando sono presenti la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, mentre ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 8 - La Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da un numero di membri da tre a quindici.
Sono compiti della Giunta Esecutiva:
a) stabilire, sulla base delle direttive fissate dall'Assemblea, le regole da seguire per la gestione, il coordinamento e la direzione di tutte le attività dell'Associazione;
b) stabilire l’importo della quota associativa annuale;
c) predisporre i rendiconti di attività ed i programmi annuali;
d) adottare i provvedimenti organizzativi e funzionale dell'Associazione, predisponendo le relative proposte da sottoporre all'Assemblea;
e) approvare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea.
La Giunta Esecutiva delibera l'ammissione dei soci e propone al collegio dei probiviri la decadenza o l’esclusione dei soci.
Sono invitati a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva il Presidente del Collegio dei Revisori Legali e il Presidente dei Probiviri.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Convoca e presiede la Giunta Esecutiva, conferisce deleghe ai Vice Presidenti e ai membri della Giunta Esecutiva.
Nei casi di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano e, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano della Giunta Esecutiva
Il Presidente dirige I ‘Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto del ruolo degli altri organi sociali.
Art. 10 - I Vice Presidenti
I Vice Presidenti gestiscono le deleghe che il Presidente intenda conferire loro.
Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 11 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione.
In tale ambito, previa delibera della Giunta Esecutiva, il Tesoriere potrà compiere operazioni finanziarie, immobiliari, ipotecarie, acquisire titoli mobiliari, immobiliari, partecipazioni, provvedere ad acquisti per quanto ritenuto necessario per le attività e i servizi dell'Associazione.
Le scritture contabili sono tenute dal Tesoriere in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge.
Tutti i documenti contabili sono annuali e decorrono dal 1° gennaio fino al 31 dicembre; essi sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Oltre alle scritture contabili, il Tesoriere dovrà curare la tenuta dei libri obbligatori così come previsto dalla legge e, in particolare, il registro dei soci, il registro dei verbali e delle determinazioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone al Presidente per il seguito di competenza.
Ogni atto avente rilevanza esterna dovrà essere a firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente più anziano.
Art. 12 - Il Collegio dei Revisori Legali
Ogni atto avente rilevanza esterna dovrà essere a firma congiunta del Tesoriere e del Presidente o del Vice Presidente più anziano.
Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.
Il Collegio dei Revisori Legali è nominato dall’Assemblea anche tra i non associati, purché sia iscritto al registro dei revisori legali.
Il Collegio dei Revisori Legali:
a) verifica, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
I bilanci dell’Associazione sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il Presidente del Collegio Partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva con diritto di parola.
L’attività del Collegio si effettua secondo le norme di cui ai decreti legislativi 39/2010 e 135/2016.
Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri
La risoluzione di tutte le controversie tra associati e tra associato e associazione relative al rapporto associativo rientra nella competenza, a richiesta di una sola delle parti, del Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà entro sessanta giorni dal ricorso, ex bono et equo, senza formalità di procedura e informandone tutte le parti in causa.
Il lodo dei Probiviri è inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno un Presidente.
Il Presidente partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva con diritto di parola.
Art. 14 - Patrimonio
Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) lasciti, donazioni, sovvenzioni, erogazioni;
c) contributi comunque erogati all'associazione per la realizzazione di studi, iniziative, programmi e progetti;
d) proventi derivanti da sottoscrizioni in particolare tra Ie persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, interessate o partecipi degli scopi statutari;
e) beni mobili ed immobili dei quali l'associazione acquisisca la proprietà;
f) eventuali proventi delle attività svolte;
g) ogni altra elargizione consentita dalla legge e accettata dalla giunta esecutiva.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, fatte salve le disposizioni di legge; i singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione viene rilevata dal bilancio/rendiconto approvato annualmente dall'Assemblea dei soci seguendo la cadenza dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 15 – Scioglimento
L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione, validamente costituita, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo sarà devoluta a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs 117/2017, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.